CERTIFICAZIONE UNICA (CU2022)

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 14 gennaio 2022, n. 11169, è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2022 (CU 2022) relativa all’anno 2021.

La Certificazione Unica 2022 riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

La stessa deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

Sono inoltre tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative (di cui all’art. 13, legge n. 388/2000, all’imprenditoria giovanile (art. 27, D.L. n. 98/2011) o ai nuovi soggetti “minimi forfetari” (di cui all’art. 1, legge n. 190/2014) anche se non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

 

ATTENZIONE: A partire dal 2021 è stata istituita la scadenza unica del 16 marzo 2021 per la trasmissione dei dati all’Agenzia Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) e rivista dal D.L. n. 9/2020 all’inizio dell’emergenza Covid.

Resta al 31 ottobre 2022 il termine ultimo per trasmettere la CU che contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.

 

 

ATTENZIONE: È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

 

Le novità del modello

Tra le novità nel modello 2022 si segnalano:

  • Frontespizio: è stata inserita una casella per segnalare l’annullamento o sostituzione di una CU già inviata nei casi di subentro.
  • Trattamento integrativo: deve essere indicato nella sezione 390-403 ed è prevista l’esposizione dell’importo delle rate recuperate dopo le operazioni di conguaglio 2020.
  • Lavoratori rimpatriati: sono state aggiornate le casistiche di esenzione del regime agevolato per i lavoratori “impatriati” e per il “rientro dei cervelli”. Al punto 462 i nuovi codici da indicare sono il 13 per le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile per il 70%, e il 14 per le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile per il 90%.
  • Naspi: al punto 476 deve essere indicato l’ammontare non imponibile erogato dall’INPS in un’unica soluzione a seguito di liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione Naspi.

 

Si ricorda anche che, sempre entro il 16 marzo 2022, deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) corrisposti nell’anno di imposta precedente.