DICHIARAZIONE IVA 22

 

Principali novità della dichiarazione IVA 2022

Le principali novità della dichiarazione IVA 2022 sono le seguenti:

  • le cessioni esenti Covid, ai fini della detrazione sono state equiparate alle cessioni imponibili e danno quindi diritto alla detrazione sugli acquisti. Come lo scorso anno andranno quindi indicate nel rigo VE33 e, ai fini di neutralizzarne l’effetto ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione, andranno indicate nel rigo VF34 campo 9. Tale rigo è stato ridenominato “Operazioni esenti legge n. 178/2020” perché le cessioni interessate dall’art. 124 del D.L. n. 34/2020 sono diventate imponibili dal 2021;
  • sono state introdotte nuove percentuali di compensazione per le cessioni di legna da ardere e per le cessioni di legno squadrato, ambedue fissate nella misura del 6,4% (D.M. 19 dicembre 2021);
  • sono state introdotte nuove percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, ambedue fissate nella misura del 9,5% (art. 68, comma 1, del D.L. n. 73/2021);
  • sono state inserite, tra le operazioni agricole, nel novero delle cessioni animali vivi destinati all’alimentazione umana, anche di quelle degli animali vivi ceduti per l’attività venatoria (art. 18-bis del D.L. n. 73/2021);
  • i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati “Vendite a distanza intracomunitarie di beni – Art. 41, primo comma, lett. b), D.L. n. 331 del 1993”, per tener conto delle modifiche introdotte nel D.L. n. 331/1993 dal D.Lgs. n. 83/2021 in materia di commercio elettronico e più in generale per le vendite a distanza nei confronti di privati comunitari;
  • è stato introdotto il nuovo rigo VO17, per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di cui all’art. 7-octies del D.P.R. n. 633/1972 nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri Ue diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.

 

Ricorda: Si ricorda che anche per quest’anno è confermata la possibilità di trasmettere la comunicazione della liquidazione periodica di chiusura d’anno (LIPE IV trimestre) con la dichiarazione IVA annuale; l’invio della dichiarazione deve essere effettuato entro la scadenza del 28 febbraio.

 

Regole per la detrazione IVA

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.

Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

 

Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l’Agenzia Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

  • il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
  • il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.”.

La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

Esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2021. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2021, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2022. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2021), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo. Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2022, ad avvenuta registrazione.

 

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2021, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2022, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2022 riferimento 2021, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2022, nella quale viene effettuata la registrazione.

 

SINTESI

Fattura emessa a dicembre 2021 Ricevuta e registrata a dicembre 2021 Detrazione in dicembre 2021
Ricevuta nel 2021 ma registrata nel 2022 (entro aprile 2022) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2021 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2021 ma registrata nel 2022 (dopo aprile 2022) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2022 Detrazione ammessa a gennaio 2022

 

Dichiarazioni con saldo IVA a debito

Il saldo a debito della dichiarazione annuale dovrà essere versato entro il 16 marzo 2022; non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo IVA annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

È pertanto possibile:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
  • avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

 

Dichiarazioni con saldo IVA a credito

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 (comprensivo di quello riferito a fatture 2021 registrate nel 2022 per i motivi e con le modalità sopra indicate) può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 17 gennaio 2022 – il 16 cade di domenica – (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2021), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze hanno ottenuto un punteggio riferito al 2020 almeno pari a 8, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità così come dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017.

È possibile accedere al medesimo regime premiale con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Ai sensi delle novità introdotte dal D.L. n. 50/2017, in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è più consentito l’utilizzo dell’home banking.

 

Chi avesse maturato nel 2020 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2021, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2020) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2021, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2021.

 

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

 

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

L’art. 1, comma 72, della legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha elevato il limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta e dei contributi in F24 a 2.000.000 di euro. Il limite è lo stesso fissato dal decreto “Sostegni” per il solo 2021, ma con l’ultimo intervento è stato confermato a regime.

 

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225/2016) ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia e senza altri adempimenti.