LE NOVITA’ DEL DECRETO ALLUVIONI

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. 1.6.2023, n. 127 l’annunciato DL n. 61/2023, c.d. “Decreto alluvioni” in vigore dal 2.6.2023 contenente “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi            alluvionali        verificatisi       a          partire  dal       1°        maggio            2023”   che hanno interessato l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche.

Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le sospensioni dei versamenti tributari / contributivi e degli adempimenti, la sospensione dei versamenti relativi alle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi esecutivi nonché delle scadenze connesse con le definizioni agevolate rientranti nella c.d. “tregua fiscale”.

Contestualmente è disposta, in applicazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, la proroga di 2 anni (al 31.12.2025) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. La medesima previsione interessa anche gli atti emessi dagli Enti territoriali e dai soggetti affidatari della predetta attività.

Inoltre è prevista un’indennità una tantum a favore dei soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’alluvione.

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI

VERSAMENTI TRIBUTARI / PREVIDENZIALI

A favore dei soggetti che all’1.5.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati (Tabella A) è disposta la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023

Per lo stesso periodo sono inoltre sospesi i termini dei versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

La sospensione opera anche per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

I versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.

Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti versamenti:

  • IVA mese di aprile / primo trimestre, maggio, giugno e luglio / secondo trimestre in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8;
  • IMU 2023 (prima rata) in scadenza il 16.6.

La sospensione opera con riferimento al soggetto passivo avente sede / residenza in uno dei predetti territori alluvionati, indipendentemente dal luogo di ubicazione degli immobili (così, ad esempio, è sospesa l’IMU di un immobile situato a Milano di proprietà di un soggetto residente a Ravenna);

  • ritenute d’acconto relative a aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8 operate:
  • su redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.; – su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
  • contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

Con riferimento ai contributi sono sospesi altresì i termini di invio del mod. UNI-EMENS relativo ai dati contributivi e retributivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio da inviare rispettivamente entro il 31.5, 30.6, 31.7 e 31.8.

La sospensione risulta applicabile anche ai versamenti connessi con il mod. REDDITI / IRAP 2023 e pertanto interessa, ad esempio, il versamento del saldo / primo acconto IRES, IRPEF, IRAP scadenti il 30.6 / 31.7.2023 (con la maggiorazione dello 0,40%), nonché il saldo IVA (la sospensione opera per il versamento delle rate ovvero per il versamento differito al 30.6 / 31.7).

 

ADEMPIMENTI TRIBUTARI

É disposta la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023

Inoltre, per lo stesso periodo sono sospesi i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le Amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e CAF che hanno sede / operano nei territori alluvionati (Tabella A), anche per conto di aziende / clienti non operanti in tali territori.

Nel periodo di sospensione non sono applicate sanzioni in caso di mancato adempimento dei predetti obblighi.

Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti adempimenti:

O presentazione dei mod. INTRA relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno / secondo trimestre e luglio da presentare rispettivamente entro il 25.5, 26.6, 25.7 e 25.8;
O presentazione della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza di beni / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti all’OSS, da presentare entro il 31.7;
O presentazione della comunicazione dati delle liquidazioni IVA (LIPE) relative ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili) e del primo trimestre (soggetti trimestrali) da presentare entro il 31.5.2023.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 20.11.2023

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il Decreto in esame dispone altresì la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023 delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
  • avvisi di accertamento / di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.

La sospensione opera anche per:

  • gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA
  • gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali / soggetti affidatari ex RD n. 639/1910;
  • gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019.

I versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ossia a decorrere dall’1.9.2023.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI “TREGUA FISCALE”

La sospensione dei versamenti / adempimenti interessa anche i termini relativi alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. “tregua fiscale” prevista dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) in scadenza nel periodo 1.5 – 31.8.2023

La sospensione interessa in particolare le scadenze rientranti in tale periodo connesse con:

  • la definizione agevolata degli avvisi bonari;
  • la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute a seguito di alcuni istituti definitori (conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92, accertamento con adesione, acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92). Rientra nella sospensione, in particolare, la rata in scadenza il 30.6.2023.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

Merita evidenziare che la sospensione in esame non produce effetto su alcune definizioni i cui termini originari sono stati differiti, per la generalità degli interessati, dal DL n. 56/2023, c.d. “Decreto

Bollette e, in particolare;

  • ravvedimento speciale” (termine scadente il 2.10.2023);
  • regolarizzazione violazioni formali (termine scadente il 31.10.2023);
  • definizione / conciliazione agevolata liti pendenti (termine scadente il 2.10.2023);
  • rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione (termine scadente il 2.10.2023).

 

ROTTAMAZIONE – QUATER

Sono prorogati di 3 mesi i termini connessi con la c.d. “rottamazione-quater” e, di conseguenza, è differito:

  • dal 30.6 al 30.9.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
  • dal 30.9 al 31.12.2023 il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore l’accoglimento della domanda con indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
  • dal 31.10.2023 al 31.1.2024 il termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto e dal 30.11.2023 al 29.2.2024 il termine per il versamento della seconda rata (anch’essa pari al 10% dell’importo dovuto).

La proroga si riflette anche sul piano rateale determinando lo slittamento di 3 mesi di ciascuna delle rate successive (così, la terza rata dovrà essere corrisposta entro il 31.5.2024, anziché il 28.2, la quarta entro il 31.7.2024 anziché il 31.5 e così via).

In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dall’1.11 all’1.2.2024 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

È infine prorogata dal 31.10.2023 al 31.1.2024 la data alla quale, con riguardo ai debiti definibili per i quali è presentata la domanda, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese (sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda).

Si rammenta che i termini “originari” della rottamazione, previsti dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 sono stati prorogati, per la generalità degli interessati, dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus” .

 

PROROGA DETRAZIONE 110%

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2023 la detrazione del 110% ex art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, DL n. 34/2020 per gli interventi effettuati su immobili ubicati nei territori alluvionati (Tabella A).

la proroga di 3 mesi (dal 30.9 al 31.12) interessa esclusivamente le unità unifamiliari.

SOSPENSIONE GIUDIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

È prevista, dall’1.5 al 31.7.2023, la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi quelli per:

  • la proposizione di atti introduttivi del giudizio;
  • le impugnazioni;
  • la proposizione di ricorsi amministrativi;

nei casi in cui almeno una delle parti all’1.5.2023 era residente / domiciliata / aveva sede nei territori alluvionati (Tabella A).

La sospensione è applicabile anche quando uno dei difensori ha la residenza / studio legale nei predetti territori, a condizione che la nomina sia anteriore all’1.5.2023.

Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto / in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza / l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Le udienze fissate nel periodo di sospensione sono rinviate a data successiva su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente / domiciliata / con sede nei predetti territori alluvionati ovvero dal difensore residente / con studio legale nei predetti territori, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

INDENNITÀ UNA TANTUM CO.CO.CO. / AGENTI E RAPPRESENTANTI / LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE

Per il periodo 1.5 – 31.8.2023 è previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore dei seguenti soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi / titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;

che:

  • all’1.5.2023 sono residenti / domiciliati ovvero operano esclusivamente / prevalentemente

(per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni della Tabella A; e

  • hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 4.5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.

L’indennità in esame:

  • è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di € 3.000;
  • è riconosciuta / erogata dall’INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata), nel limite delle risorse stanziate pari a € 253,6 milioni;
  • spetta nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.

ULTERIORI SOSPENSIONI

Nei confronti delle società / imprese con sede operativa all’1.5.2023 nei territori alluvionati (Tabella A) sono sospesi dall’1.5 al 30.6.2023

senza applicazione di sanzioni e interessi:

il versamento del diritto annuale CCIAA.

Il versamento sospeso va effettuato in unica soluzione l’1.7.2023;

gli “adempimenti contabili e societariin scadenza entro il 30.6.2023.

Tale sospensione interessa, ad esempio, il termine per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni, per la tenuta delle assemblee / CdA, per le verifiche periodiche del Collegio sindacale / Revisore.

La sospensione in esame opera anche per il pagamento:

  1. delle rate dei mutui / finanziamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario erogati da banche / altri intermediari finanziari;
  2. dei canoni di leasing aventi ad oggetto:
  • edifici divenuti, anche parzialmente, inagibili nonché beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
  • beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

È inoltre stabilito che gli eventi alluvionali sono considerati, ai sensi dell’art. 1218, C.c., causa di forza maggiore anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni bancarie e di segnalazione delle banche alla Centrale dei Rischi.

Infine, per le società / imprese con sede operativa nei predetti territori alluvionati tenute a presentare atti e documenti presso la CCIAA sono sospesi dall’1.5 al 31.7.2023

i termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento delle relative sanzioni.

Così, ad esempio, è sospeso il termine di deposito del bilancio 2022, da effettuare entro 30 giorni dalla relativa approvazione, nonché i termini per il deposito degli atti relativi alle cariche sociali (nomina amministratori / sindaci, ecc.).

RISTORI COMPARTO TURISTICO

È prevista l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di € 10 milioni, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici:

  • con sede operativa nei territori alluvionati (Tabella A);
  • per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 4.5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.

In particolare, il Fondo è destinato alle imprese dei predetti territori per il sostegno:

  • delle attività turistiche e ricettive, inclusi porti turistici / stabilimenti termali e balneari / parchi tematici / parchi divertimento / agriturismi e settore fieristico;
  • della ristorazione.

L’individuazione dei criteri di determinazione / modalità di assegnazione / procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato, sono demandate al Ministero del Turismo di concerto con il MEF.

 

TABELLA A – TERRITORI ALLUVIONATI
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Provincia di Forlì-Cesena
Bagno di Romagna Bertinoro Borghi Castrocaro Terme e Terra del Sole
Cesena Cesenatico Civitella di Romagna Dovadola
Forlì Forlimpopoli Galeata Gambettola
Gatteo Longiano Meldola Mercato Saraceno
Modigliana Montiano Portico e San Benedetto Predappio
Premilcuore Rocca San Casiano Roncofreddo San Mauro Pascoli
Santa Sofia Sarsina Savignano sul Rubicone Sogliano al Rubicone
Tredozio Verghereto
Provincia di Ravenna
Alfonsine Bagnacavallo Bagnara di Romagna Brisighella
Casola Valsenio Castel Bolognese Cervia Conselice
Cotignola Faenza Fusignano Lugo
Massa Lombarda Ravenna Riolo Terme Russi
Sant’Agata sul Santerno Solarolo
Provincia         di Rimini
Casteldelci Montescudo Novafeltria San Leo Sant’Agata Feltria