LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La lotteria nazionale degli scontrini è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato

agli acquisti effettuati con modalità “cashless” (non in contanti).

Il funzionamento della lotteria è riportato nel provvedimento dell’Agenzia delle

dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020, da

ultimo modificato dal provvedimento del 29 gennaio 2021.

Le regole di trasmissione dei corrispettivi validi ai fini della lotteria sono invece

contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 e

successive modifiche.

La data di avvio della lotteria è stata fissata al 1° febbraio 2021.

Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che

acquistano beni e servizi esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici

(bancomat, carta di credito, carta di debito, carte prepagate, carte e app connesse

a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata) per i quali è rilasciato un

documento commerciale (il vecchio “scontrino”) mediante un registratore

telematico o la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Il pagamento del corrispettivo mediante ticket restaurant, carte regalo e in

generale buoni corrispettivo monouso e multiuso, non costituisce pagamento con

modalità elettronica.

Ogni acquisto genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria:

ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per

uno scontrino pari o superiore a 1.000 euro.

Alle estrazioni della lotteria cashless partecipano non soltanto i consumatori ma

anche gli esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i

corrispettivi.

Il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la

vincita per l’esercente.

 

 

I premi per gli esercenti

 

Per gli esercenti sono previsti i seguenti premi:

  • per le estrazioni settimanali, 15 premi da 5.000 euro ciascuno
  • per le estrazioni mensili, 10 premi da 20.000 euro ciascuno
  • per l’estrazione annuale, un premio da 1.000.000 di euro.

 

I premi non concorrono a formare il reddito del vincitore per l’intero ammontare

corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati a tassazione.

Il calendario delle estrazioni è reso pubblico sul sito istituzionale dell’Agenzia delle

dogane e dei monopoli e nell’area pubblica del portale Lotteria degli scontrini e

può essere modificato con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

 

ATTENZIONE

Gli acquirenti e gli esercenti partecipano, con uno stesso scontrino, a una

estrazione settimanale, a una mensile e a una annuale

 

  1. COSA DEVE FARE L’ESERCENTE

 

I 3 passi per essere pronti a partecipare alla lotteria

 

  1. Verificare con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico che il software di quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria

 

  1. Consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, eccetera). Si consiglia di collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico

 

  1. Si consiglia di dotarsi di un lettore di codici a

barre (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria   che verrà mostrato dal cliente. In alternativa, si userà il tastierino del registratore per digitare il codice

 

L’esercente può applicare un apposito avviso alla clientela in un luogo ben visibile

dell’esercizio (per esempio, sulla vetrina e/o vicino al punto cassa), con

l’informazione che presso il punto vendita è possibile partecipare alla lotteria degli

scontrini.

A tal fine, è possibile utilizzare la seguente locandina (scaricabile in formato pdf

dall’area tematica “Fattura elettronica e corrispettivi telematici” del sito

dell’Agenzia delle entrate).

 

 

Acquisizione del codice lotteria del cliente e trasmissione dei dati

 

Prima di emettere lo scontrino, l’esercente – al momento della registrazione

dell’operazione sul registratore telematico (o sulla procedura web dell’Agenzia) –

deve memorizzare anche il “codice lotteria” che il

cliente mostra al momento dell’acquisto cashless di

importo pari o superiore a 1 euro.

Si tratta, in sostanza, di scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico (o digitarlo sul tastierino del registratore

stesso), memorizzare i dati dell’operazione, accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed emettere il

documento commerciale. Su quest’ultimo, pertanto, dovrà essere riportato sia

il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in elettronico.

Sarà poi il registratore di cassa, in automatico, a trasmette i dati al sistema della lotteria (gestito dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

 

ATTENZIONE

Per permettere la partecipazione alla lotteria, l’esercente deve avere un

registratore telematico con il software aggiornato e deve accettare pagamenti

elettronici, con il classico Pos o altri sistemi omologati.

Nel caso in cui gli esercenti al momento dell’acquisto si rifiutassero di acquisire il

codice lotteria, il consumatore potrà segnalare tale circostanza nella sezione

dedicata del portale Lotteria degli scontrini. Queste segnalazioni potranno essere

utilizzate nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Non possono partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per i quali il

consumatore richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine

di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali (per esempio, gli acquisti di prodotti

sanitari in farmacie, gli acquisti in parafarmacie, ottici, eccetera).

 

Se si utilizza la procedura “documento commerciale online”

 

Gli operatori che per la trasmissione dei corrispettivi utilizzano, invece che il registratore telematico, la procedura web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli acquirenti di partecipare alla lotteria degli scontrini devono inserire manualmente, nel momento in cui predispongono il documento commerciale, il codice lotteria mostrato dal cliente.

 

ATTENZIONE

Si ricorda che la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva

al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e,

quindi, al momento in cui si effettua l’operazione.

 

  1. DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI …

 

… sugli scontrini inviati

 

Ogni esercente può controllare gli scontrini trasmessi (con esclusione del codice

lotteria) in un’apposita area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, gestito

dall’Agenzia delle entrate.

… sulle vincite

 

Per verificare se ha vinto l’esercente deve accedere all’area riservata del portale

“Lotteria degli Scontrini”.

 

In ogni caso, il negoziante che risulta vincitore riceve una comunicazione

dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di

partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria.

La vincita viene comunicata tramite messaggio di posta elettronica certificata alla

casella Pec presente nella banca dati INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di

Pec) o, se l’indirizzo Pec non è presente o la casella Pec non è attiva o è satura,

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio fiscale risultante in

Anagrafe Tributaria.

Saranno comunque adottate tutte le procedure adeguate e le misure idonee a

garantire la riservatezza sull’identità del vincitore.

 

  1. PER SAPERNE DI PIÙ

 

Legge n. 232/2016 – articolo 1, commi da 540 a 544 – (previsione di lotteria

nazionale per i contribuenti persone fisiche che effettuino acquisti di beni e servizi

al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione presso esercenti

che trasmettono telematicamente i corrispettivi)

Decreto legge n. 124/2019 – articolo 19, comma 1, lett. a – e articolo 20, comma

1, lett. a, b e c (esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini

e istituzione di premi speciali per il cashless)

Decreto legge n. 34/2020 – articolo 141 (misure urgenti connesse all’emergenza

epidemiologica da Covid-19)

Legge n. 178/2020 – art. 1, comma da 1095 a 1097 (lotteria solo cashless ed

esclusione di ogni forma di tassazione per i rimborsi erogati con il cashback)

Decreto legge n. 183/2020 – articolo 3, commi 9 e 10 (proroga dell’avvio della

lotteria degli scontrini e della segnalazione, al sito dell’Agenzia delle entrate, degli

esercenti che si rifiutano di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto)

Provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia

delle entrate, del 5 marzo 2020 (funzionamento della lotteria degli scontrini)

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 (memorizzazione

elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della

lotteria)

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 novembre 2020 (modifiche al

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 sulla

memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai

fini della lotteria)

Provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia

delle entrate, del 29 gennaio 2021 (modifiche al funzionamento della lotteria degli

scontrini)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato

dal CERDEF (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente

sul sito del Dipartimento delle Finanze

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE A CURA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SEZIONE PUBBLICAZIONI ON LINE DELL’UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA