OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETARI E SOGGETTI MINORI

 

I soggetti interessati

 

L’art. 18 del D.L. n. 36/2022 (c.d. decreto “PNRR 2”) ha previsto l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emettere la fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) ed in regime di vantaggio (art. 27, commi 1-2, D.L. n. 98/2011) che nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro.

Sono stati pertanto eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (con riferimento all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (cd. soggetti minori/in franchigia):

  • rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a Euro 65.000.

 

ATTENZIONE: A partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai minimi e forfetari con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 Euro.

 

 

 

Regime sanzionatorio

 

La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:

  • fra il 90 e il 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
  • da euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (ipotesi specificamente introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza 1° gennaio 2016).

 

Trovano applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione), e nell’art. 13 del medesimo decreto (cd. ravvedimento operoso).

 

Con riferimento specifico ai soggetti minori è stato stabilito che, in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica, sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

 

ATTENZIONE: Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

 

La fatturazione estera

 

Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

 

Natura dell’operazione e imposta di bollo

 

In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi” ed il riferimento normativo, che è “Operazione esclusa da IVA art. 1. c.54-89 L. 190/14” (per i forfetari) o “Operazione esclusa da IVA art. 27 c.1-2. DL 98/2011” (per i minimi).

Come per le fatture cartacee rimane l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo per importi superiori a 77,47 Euro.

Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l’apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo “virtuale”, ossia versandolo con modello F24.

A tal fine in fattura va indicato nel campo della fattura elettronica “Bollo Virtuale” il valore “SI”, mentre l’importo del bollo si può indicare ma è facoltativo.

Come per le fatture cartacee, si può scegliere se addebitare o meno il bollo al cliente.

L’imposta di bollo sulle fatture emesse deve essere versata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla conclusione del trimestre (tranne che per il 2° trimestre, per il quale il termine è il 3° mese successivo) e quindi:

  • entro il 31 maggio, per il 1° trimestre
  • entro il 30 settembre, per il 2° trimestre
  • entro il 30 novembre, per il 3° trimestre
  • entro il 28 febbraio dell’anno successivo, per il 4° trimestre.

 

Per i primi due trimestri dell’anno solare è possibile posticipare il versamento in presenza delle seguenti condizioni:

  • se l’imposta dovuta per il 1° trimestre non supera i 250 euro, il termine di versamento di quest’ultima è il 30 settembre;
  • se l’imposta dovuta per i primi due trimestri non supera 250 euro, il termine di versamento per entrambi è il 30 novembre.

 

I codici F24 per il versamento sono “2521”, “2522”, “2523” e “2524” a seconda del trimestre. Inoltre bisogna indicare l’anno di riferimento.

 

In attesa che l’Agenzia delle Entrate fornisca maggiori chiarimenti sulla disciplina specifica, ricordiamo che le indicazioni fornite riguardano la disciplina generale.

 

ATTENZIONE: Segnaliamo, per esempio, che i soggetti che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria hanno il divieto di emettere di fatturazione elettronica a prescindere dal regime adottato.